Una bella notizia. Non ci si sperava troppo, ma è accaduto. Il Governo ha eliminato la verifica della doppia conformità urbanistica, da tempo invocata dagli operatori del settore. Basta una Cila (Dichiarazione d’Inizio Lavori Asseverata) . Da questo punto di vista, il Superbonus viene equiparato a tutti gli altri incentivi fiscali esistenti, in particolare al bonus facciate. (fonte Sole 24 Ore)
L’articolo 34 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, sostituisce alcune norme dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. In particolare, la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119. Il passo più atteso recita: “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)”. Sono esclusi solo gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione. Per gli immobili costruiti (completati) dopo il 1° settembre 1967, “dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”. Esclusi dal beneficio gli abusi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originari.
La decadenza del beneficio fiscale (art. 49 del DPR n. 380 del 2001) opera solo nei seguenti casi: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Rimane ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, anche se la norma approvata esclude dall’incentivo al 110% solo gli abusi totali, cioè gli immobili totalmente abusivi che non dispongano di un titolo di costruzione. Ammessi al Superbonus gli immobili che presentino abusi parziali grandi o piccoli, i quali, non costituiscono più causa di decadenza.
29.05.2021 – Marco Firmo – Studio Associato Firmo