L’obbligo assicurativo riguarda solo le attività iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 cod. civ. Per tanto i liberi professionisti NON iscritti a tale registro non sono tenuti alla stipula della polizza per eventi catastrofali.

Diversamente, nel caso in cui si operi sotto forma di studi associati, STP o SRL iscritti al Registro delle imprese, scatta l’obbligo assicurativo.

Quanto sopra deriva da una serie di Faq, in particolare la n. 7, con la quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto chiarire i dubbi insorti a seguito dell’emanzazione del provvedimPolizze catastrofali e professionistiento.

Marco Firmo – Studio Associato Firmo