L’installazione di una telecamera sul pianerottolo condominiale, per visionare le immagini relative alla proprietà privata del singolo residente, è una situazione foriera di criticità. S’incontrano il diritto alla sicurezza del singolo ed il diritto alla privacy dei terzi potenzialmente coinvolti. E’ necessario che si adottino le necessarie accortezze, affinchè non si sconfini nell’abuso.
Riporto alcuni passi salienti di un articolo del Sole 24 Ore del 12/12/23, a commento della sentenza del Tribunale di Taranto del 7/11/2023 n. 2640/2023, dove veniva esaminato un caso nel quale non fu richiesta l’autoirzzazione assembleare per il posizionemento del dispositivo di videosorveglianza.
L’autorità Garante della Privacy ha chiarito come non occorra l’autorizzazione né da parte dell’assemblea condominiale né della Polizia per installare un impianto domestico di videosorveglianza, purché si rispettino le formalità previste del Codice della Privacy, dovendo solo evitare di riprendere le zone soggette a pubblico passaggio.
Richiamato il parere n. drep./ac/113990 del 07-03-2017 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo cui l’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, laddove volti a riprendere aree esterne a edifici e immobili, deve essere effettuato con modalità tali da limitare, per quanto possibile, l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere.
Parte della giurisprudenza afferma la legittimità dell’installazione di una telecamera nel pianerottolo comune solo laddove la stessa consenta unicamente la diretta osservazione del portone d’ingresso e dell’area antistante la porta della singola unità, con esclusione di ogni forma di ripresa di aree comuni o di altrui proprietà. Viene in rilievo la rigorosa limitazione dell’angolo delle visuale delle riprese ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza e l’esclusione di immagini relative ad aree comuni, quali i pianerottoli, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata.
Un recente intervento del Garante della Privacy (20 gennaio 2022), nel quale “oltre a ribadire che le telecamere devono riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza, viene anche sottolineato come il soggetto interessato debba attivare misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi”. L’interessato è chiamato a rispondere di eventuali abusi di tali facoltà.
Marco Firmo – Studio Associato Firmo – 13.12.2023